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Casi particolari

Si può circolare legalmente anche quando è già trascorso il termine ultimo per effettuare una revisione auto? In alcuni casi si, vediamo quali. Inoltre è possibile eseguire in Italia la revisione per un veicolo immatricolato all'estero? ed ancora, ogni quanto si effettua la revisione nel caso di macchine d'epoca o comunque da collezionismo?
Solo i veicoli soggetti a revisione annuale (cioè autocarri di massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, rimorchi con massa complessiva superiore a 3,5 tonnellate, taxi, veicoli adibiti a noleggio con conducente, autobus, autoambulanze, veicoli atipici) possono circolare anche dopo la scadenza del termine per la revisione, purché questa sia stata prenotata entro il termine stesso. Per gli altri veicoli, invece, la prenotazione per una data successiva alla scadenza autorizza la circolazione solo per il giorno in cui si deve effettuare la revisione (quindi al di fuori di tale giorno la circolazione è vietata e si applicano le stesse sanzioni previste per la mancata revisione).

In Italia non è possibile revisionare autoveicoli immatricolati in stati esteri anche se facenti parte della Comunità Europea, né presso le sedi provinciali della motorizzazione né presso le officine private.

I motoveicoli e gli autoveicoli d’epoca e di interesse storico e collezionistico rientrano attualmente nella categoria dei veicoli atipici (comm.4 dell’art. 80 del NCdS) e sulla base di quanto stabilito da un decreto del 2009 la revisione è stata posta a cadenza biennale.

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